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Regolamento Commissione Per Le Adozioni
- luglio 12, 2016
- Posted by: ggimmyy
- Category: Adozione
Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.492
Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge
31 dicembre 1998, n.476
(G.U: n.302 del 27.12.1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla
ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja
il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184,
in tema di adozione di minori stranieri;
Visto, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2, della citata
legge n. 476 del 1998;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 1999;
Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, sezione di
controllo Atti di Governo, n. 20/99 del 20 ottobre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la solidarieta’ sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell’interno, della giustizia e della sanita’;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.
476, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla citata
legge n. 476 del 1998, nonche’ i criteri e le procedure per le autorizzazioni degli enti di cui
all’articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “legge sull’adozione”, la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31
dicembre 1998, n. 476;
b) per “Convenzione” la Convenzione per tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993;
c) per “adozione internazionale” l’adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo
le direttive della Convenzione e della legge sull’adozione;
d) per “Commissione”, la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall’articolo 38
della legge sull’adozione, quale Autorita’ centrale per l’Italia;
e) per “autorita’ centrali” le autorita’ dei vari Paesi che curano l’adozione internazionale;
f) per “enti autorizzati”, gli enti di cui all’articolo 39-ter della legge sull’adozione e i servizi per
l’adozione internazionale istituiti dall’articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) per “servizi”, i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai
sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
– Il testo dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori
stranieri.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, e’ il
seguente:
“1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, di
grazia e giustizia e della sanita’, e’ data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la
costituzione e l’organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto
concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono
disciplinate le procedure per ottenere l’autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della
medesima, la tenuta dell’albo ed ogni altra modalita’ operativa relativa agli enti autorizzati di cui
all’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall’articolo 3 della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresi’ l’invio da parte della Commissione per le
adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e
consolari all’estero”.
Note alle premesse:
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– La legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12
settembre 1988, n. 214 – serie generale – supplemento ordinario. Il testo dell’articolo 17, comma 1, e’
il seguente:
“1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
e) (abrogata)”.
– La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aia il 29 maggio 1993.
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”, e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, serie generale.
– Per il testo dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.
– Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 30 agosto 1997, n. 202, serie generale. Il testo dell’art. 8 e’ il seguente:
“Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e Conferenza unificata). – 1. La Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno
parte altresi’ il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia – UPI ed il
presidente dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani -UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le citta’ individuate dall’articolo
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche’ rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in
tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI,
dell’UPI o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’ convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lesedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal Ministro dell’interno”.
Note all’art. 1:
– Per l’art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo. Il testo
dell’art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori), come modificato dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
“Art. 38. – 1. Al fini indicati dall’articolo 6 della Convenzione e costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione e’ composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato
avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica
esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell’interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanita’;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l’incarico puo’ essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato
dalla Commissione e’ assicurato l’avvicendamento graduale dei componenti della Commissione
stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento puo’ prorogare la
durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di
altre amministrazioni pubbliche”.
– Il testo dell’art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3 della legge 31
dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
“Art. 39-ter. – 1. Al fine di ottenere l’autorizzazione prevista dall’articolo 39, comma 1, lettera c), e
per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo
dell’adozione internazionale, e con idonee qualita’ morali;
b) avvalersi dell’apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al
relativo albo professionale, che abbiano la capacita’ di sostenere i coniugi prima, durante e dopo
l’adozione;
c) disporre di un’adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia
autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui
intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui
costi necessari per l’espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e
verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano
all’adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivita’ di promozione dei diritti dell’infanzia, preferibilmente
attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non
governative, e di attuazione del principio di sussidiarieta’ dell’adozione internazionale nei Paesi di
provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale”.
– Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476,
e’ il seguente: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.
– Il testo dell’art. 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
“2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per
l’adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 39-ter e svolga per le
coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale
le attivita’ di cui all’articolo 31, comma 3”.
Capo II
Costituzione e organizzazione della Commissione per le adozioni
internazionali
Art. 2.
Funzioni e compiti della Commissione
1. La Commissione e’ l’Autorita’ centrale italiana ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione. La
Commissione, costituita ai sensi dell’articolo 38 della legge sull’adozione, ha sede presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali.
2. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull’adozione e dal
presente regolamento.
3. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di
informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza
l’ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali.
Raccoglie, altresi’, ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati
in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull’adozione internazionale.
4. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni
internazionali e di informazioni sulla propria attivita’, si avvale del Centro nazionale di
documentazione e analisi per l’infanzia costituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 dicembre
1997, n. 451.
5. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi
dell’articolo 39, comma 1, lettera e), della legge sull’adozione sono conservati nella segreteria di
sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
6. L’accesso agli atti e ai documenti e’ regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche’ dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. La Commissione puo’ effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell’articolo 22
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad essa pervengono ai sensi delle disposizioni del capo I,
titolo III, della legge sull’adozione e del presente regolamento, in particolare per quanto attiene
all’origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e dei genitori adottivi, alle loro
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Salve le limitazioni
espressamente previste dalle disposizioni del citato capo I, dei dati sensibili possono essere
effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione puo’ essere
effettuata in forma anonima e per finalita’ statistiche, di studio, di informazione e ricerca.
8. Le operazioni di cui al comma 8 possono essere effettuate, altresi’, per il trattamento dei dati
sensibili acquisiti dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti ispettivi, divigilanza e di
controllo di cui al capo I del titolo III della legge sull’adozione e al capo III del presente
regolamento.
Note all’art. 2:
– Il testo dell’art. 6 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, e’ il seguente:
“Articolo 6. – 1. Ogni Stato contraente designa un’Autorita’ Centrale incaricata di svolgere i compiti
che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati
comprendenti unita’ territoriali autonome sono liberi di designare piu’ di una Autorita’ centrale,
specificando l’estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha,
nominato piu’ di un’Autorita’ centrale designera’ l’Autorita’ centrale cui potra’ essere indirizzata ogni
comunicazione, per la successiva remissione all’Autorita’ centrale competente nell’ambito dello
Stato medesimo”.
– Per il testo dell’art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all’art. 1.- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 dicembre 1997, serie generale, n. 302. Il
testo dell’art. 3 e’ il seguente:
“Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia). – 1. L’Osservatorio di cui
all’articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia. Per lo
svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali puo’ stipulare convenzioni, anche di
durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel
campo dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell’Unione europea ed internazionali;
progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta’, anche in
raccordo con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente
aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e
delle risorse destinate all’infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
c) analizzare le condizioni dell’infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta’ evolutiva
provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso
l’integrazione dei dati e la valutazione dell’attuazione dell’effettivita’ e dell’impatto della
legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive dell’Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all’articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le
diverse variabili che incidono sul benessere dell’infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti
pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta’ evolutiva nonche’ di interventi per
l’assistenza alla madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche
con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e
associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta’ evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo’ intrattenere rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il
Centro di studi e ricerche per l’assistenza all’infanzia previsto dall’Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, firmato a New York il 23
settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312”.
– Il testo dell’art. 39, comma 1, lettera e), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato
dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
“1. La Commissione per le adozioni internazionali: a)-d) (omissis);
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale”. – La
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell’8
gennaio 1997, serie generale, n. 5. Il testo dell’art. 22, comma 1, e’ il seguente:
“1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante”.
Art. 3.
Composizione della Commissione
1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su designazione dei Ministri, per i rappresentanti dei Ministeri di cui all’articolo 38 della
legge sull’adozione, e della Conferenza unificata.
2. La durata in carica del presidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina.
3. I componenti cessano dalla carica:
a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
b) per impossibilita’ a svolgere la propria attivita’ a causa di un impedimento di natura permanente o
comunque superiore a sei mesi; l’impossibilita’ e’ accertata e dichiarata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Nota all’art. 3:
– Per il testo dell’art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all’art. 1.
Art. 4.
Modalita’ di funzionamento
1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di cui all’articolo
38, comma 4, della legge sull’adozione.
2. La Commissione e’ convocata dal Presidente a norma dell’articolo 5, o su richiesta di un
componente che ne indica le ragioni e richiede l’iscrizione di un argomento all’ordine del giorno.
3. Per la validita’ delle deliberazioni della Commissione e’ necessaria la presenza del presidente o
del vice presidente e di un numero complessivo di componenti non inferiore a sei. Le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto e’ sempre palese; in caso di parita’ di voti prevale il
voto del presidente.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica di cui all’articolo
6, designato dal presidente.
5. La Commissione per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2 puo’ disporre audizioni dei
soggetti operanti nel campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori.
Nota all’art. 4:
– Per il testo dell’art. 38, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all’art. 1.
Art. 5.
Il presidente della Commissione
1. Il presidente e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’articolo 38, comma 2, lettera a), della legge sull’adozione ed e’ posto in posizione di fuori ruolo
per tutto il periodo del mandato.
2. Il presidente:
a) rappresenta la Commissione;
b) convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l’ordine del giorno, designa i relatori e
dirige i lavori;
c) nomina un vicepresidente che assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o
impedimento;
d) sovrintende all’attivita’ della segreteria tecnica di cui all’articolo 6;
e) delega temporaneamente singole funzioni al vicepresidente o ad uno dei componenti;
f) e nei casi di urgenza, che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione,
puo’ adottare i provvedimenti di competenza della Commissione. Tali provvedimenti cessano di
avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella
prima riunione utile successiva;
g) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.
Nota all’art. 5:
– Per il testo dell’art. 38, comma 2, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato
dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all’art. 1.
Art. 6.
Segreteria tecnica e attivita’ di supporto alla Commissione
1. La Commissione, per lo svolgimento delle attivita’ assegnate dalla legge, si avvale di una propria
segreteria tecnica.
2. La segreteria tecnica cura, in particolare:
a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;
b) l’istruttoria degli atti della Commissione;
c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall’estero;
d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;
e) l’assistenza alla Commissione per le attivita’ di promozione, cooperazione, informazione e
formazione di cui all’articolo 39, comma 1, lettere f), g) e l), della legge sull’adozione;
f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;
g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell’albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;
h) i rapporti con gli uffici delle altre autorita’ centrali per le adozioni internazionali, nonche’ con le
rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali
rappresentanze;
i) l’elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.
3. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di
comando o di fuori ruolo presso la predetta Presidenza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, e’ quantificata come segue:
a) 4 dirigenti;
b) 14 unita’ di area C (9 unita’ con posizione economica C1; 3 unita’ con posizione economica C2; 2
unita’ con posizione economica C3);
c) 5 unita’ di area B (3 unita’ con posizione economica B2; 2 unita’ con posizione economica B3).
4. La Commissione puo’ avvalersi di esperti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con incarico di durata massima annuale
rinnovabile.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, provvede agli
adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese e all’acquisizione di beni
e servizi per il funzionamento della Commissione; in tale ambito, provvede agli adempimenti per il
conferimento, con contratto individuale nel quale sono determinati l’oggetto, la durata, il luogo e il
compenso per le consulenze di cui al comma 4. Al fine di consentire la programmazione delle
attivita’ amministrative e contabili del Dipartimento, la Commissione presenta annualmente un
programma nel quale sono indicate le principali attivita’ che intende realizzare.
Note all’art. 6:
– Il testo dell’art. 39, comma 1, lettera f), g) e l), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificato dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
1. La Commissione per le adozioni internazionali:a)-e) (omissis);
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell’adozione internazionale e
della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo
dell’adozione;
h)-i) (omissis);
l) per le attivita’ di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui
all’articolo 39-ter”.
– Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario. Il testo
dell’art. 7, comma 6, e’ il seguente:
“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
Art. 7.
Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero
1. L’invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all’estero, ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 476 del 1998, e’ autorizzato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, su
richiesta della Commissione.
2. La Commissione richiede lo svolgimento delle missioni all’estero per l’espletamento dei compiti
d’istituto, e in particolare per la partecipazione di suoi componenti, ed eventualmente di personale di
supporto, ad incontri internazionali con le autorita’ centrali degli altri Stati o in vista della
proposizione di accordi bilaterali.
3. Al presidente e agli altri componenti della Commissione spetta l’indennita’ di missione prevista
per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota all’art. 7:
– Per l’art. 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.
Capo III
Autorizzazione agli enti
Art. 8.
Istanza di autorizzazione
1. Gli enti che intendono richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 39-ter della legge
sull’adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo
uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l’altro, le seguenti
indicazioni:
a) il possesso dei requisiti previsti dall’art. 39-ter della legge sull’adozione;
b) l’elenco e le generalita’ delle persone che dirigono e operano nei servizi dell’ente, nonche’ le
relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze ed esperienze
acquisite nel settore, le qualita’ morali possedute. Le qualita’ morali possedute sono dichiarate
dall’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio
carico di procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione, nonche’ al fatto di non
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche’ con sentenza non definitiva,
per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita’
dell’interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;
c) l’elenco e le generalita’ dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l’ente si
avvale, con l’indicazione per ciascuno dell’iscrizione all’albo professionale e delle specifiche
competenze nel campo dell’assistenza agli adottanti;
d) i dati forniti sull’articolazione dell’ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali
sedi periferiche, nonche’ i giorni e gli orari di apertura;
e) i Paesi stranieri o le aree geografiche nei quali l’ente intende agire e l’indicazione delle strutture
dell’ente in ciascuno di essi;
f) l’area geografica del territorio italiano nella quale l’ente intende operare per i cittadini italiani ivi
residenti;
g) le modalita’ operative e di supporto ai coniugi che intendono adottare, per dare continuita’
all’attivita’ di sostegno e di accompagnamento al percorso adottivo, comprese quelle concordate
coni servizi;
h) il costo, per ciascun Paese di operativita’ dell’ente, richiesto alle coppie che intendono adottare un
bambino.
2. All’istanza di autorizzazione gli enti devono altresi’ allegare:
a) la dichiarazione che l’ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico,
religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;
b) una dichiarazione contenente l’impegno a presentare annualmente alla Commissione una
relazione sull’attivita’ svolta, il bilancio consuntivo, nonche’ ulteriori dati forniti secondo uno
schema predisposto dalla Commissione;
c) una copia dell’atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l’assenza di
finalita’ di lucro.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1
e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e
disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all’articolo 39-bis della legge
sull’adozione.
Note all’art. 8:
– Per il testo dell’art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all’art. 1.
– I testi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale sono i seguenti:
“Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all’arresto di chiunque e’ colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o
tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all’arresto di chiunque e’ colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi,
consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita’ dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci
anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l’incolumita’ pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali
e’ stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu’ previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo
600-ter commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8
agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, comma 1,
numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo
629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e
porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche’ di piu’ armi comuni da sparo escluse quelle previste
dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la
circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste
dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delleassociazioni di carattere militare previste
dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi
previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere
prevista dall’articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l’associazione e’ diretta alla
commissione di piu’ delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c) d), f), g), i) del
presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza e’ eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria
presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato e’ posto
immediatamente in liberta’”.
“Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta’ di arrestare chiunque e’ colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un
delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi’ facolta’ di arrestare chiunque e’ colto
in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336, comma 2, del codice
penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli
articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall’articolo 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall’articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall’articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635, comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24,
comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza puo’ essere eseguito se la
querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia
giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato e’ posto
immediatamente in liberta’.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura
e’ giustificata dalla gravita’ del fatto ovvero dalla pericolosita’ del soggetto desunta dalla sua
personalita’ o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e’ consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia
giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle”.
– Il testo dell’articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’articolo 3 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
“Art. 39-bis. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle loro
competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente
legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l’adozione
internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi,
nonche’ forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per
l’adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 39-ter e svolga per le
coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale
le attivita’ di cui all’articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l’adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge
regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai
servizi per l’adozione internazionale”.
Art. 9.
Accertamento dei requisiti
1. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell’istanza di cui all’articolo 8, la Commissione delibera
in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell’ente a quelli previsti dall’articolo 39-ter della legge
sull’adozione. Ove ricorrano particolari necessita’ istruttorie, i termini per la deliberazione
dell’autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento
comunicato all’ente istante per l’acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali
irregolarita’.
2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione:
a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l’ente e’ autorizzato ad operare;
b) puo’ limitare l’autorizzazione all’ente ad operare per le persone residenti in una o piu’ regioni
d’Italia.
Nota all’art. 9:
– Il testo dell’art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3 della legge 31
dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all’art. 1.
Art. 10.
Albo degli enti autorizzati
1. Gli enti autorizzati sono iscritti all’albo di cui all’articolo 39, comma 1, lettera c), della legge
sull’adozione. L’albo contiene:
a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell’ente;
b) gli estremi dell’atto costitutivo;
c) il nominativo del legale rappresentante dell’ente;
d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
2. La Commissione dispone, altresi’, la registrazione nell’albo delle modifiche, della sospensione e
della cancellazione per revoca dell’autorizzazione. L’albo, le relative modifiche e i provvedimenti di
sospensione e revoca dell’autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nota all’art. 10:
– Il testo dell’art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato
dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
“1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a)-b) (omissis);
c) autorizza l’attivita’ degli enti di cui all’articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul
loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l’autorizzazione concessa nei casi di gravi
inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni
sono svolte dalla Commissione con riferimento all’attivita’ svolta dai servizi per l’adozione
internazionale, di cui all’articolo 39-bis”.
Art. 11.
Modalita’ operative dell’ente autorizzato
1. L’ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull’adozione:
a) conserva un registro cronologico delle domande di adozione internazionale pervenutegli;
b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;
c) trasmette alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente la documentazione della
famiglia aspirante alla adozione e del bambino proposto per l’adozione e fornisce le notizie relative
alla sua condizione di abbandono;
d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri
dati, l’attivita’ ed i rappresentanti all’estero;
e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attivita’,
il bilancio consuntivo, nonche’ ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla
Commissione;
f) segnala alla Commissione eventuali difficolta’ incontrate nello svolgimento dei procedimenti
amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all’estero;
g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;
h) segnala al tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che
potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all’adozione.
2. L’ente autorizzato e’ tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali.
3. L’ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati
quantitativi relativi
all’attivita’ svolta, alle modalita’ operative, ai costi dell’attivita’ e alle spese per l’adozione.
Art. 12.
Verifiche sull’attivita’ degli enti
1. Ai fini dell’accertamento della permanenza dei requisiti di idoneita’ che hanno determinato il
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attivita’ in Italia e negli altri Paesi e
dell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge sull’adozione e dal presente regolamento, la
Commissione dispone verifiche con cadenza almeno biennale. A tal fine puo’ disporre l’invio in
missione all’estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per verificare l’attivita’
dell’ente autorizzato presso la sede operativa.
2. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1, la Commissione, salvo che non debba procedere
alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione, puo’ disporre la modifica della estensione
territoriale della operativita’ dell’ente autorizzato e chiedere l’adeguamento delle modalita’ operative
ai prescritti requisiti.
3. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l’adozione di
metodologie e modalita’ di
intervento omogenee, nonche’ la definizione di uniformi parametri di congruita’ dei costi delle
procedure di adozione.
Art. 13.
Revoca e sospensione dell’autorizzazione
1. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio
dell’autorizzazione, o qualora l’attivita’ svolta dall’ente non sia rispondente ai principi e alle
disposizioni della Convenzione, della legge sull’adozione e del regolamento, la Commissione
dispone la revoca dell’autorizzazione, sentito l’ente interessato.
2. Nei casi meno gravi, la Commissione puo’ sospendere l’autorizzazione per un periodo
determinato, assegnando all’ente un termine entro il quale eliminare le irregolarita’, trascorso detto
termine senza che l’ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell’autorizzazione.
3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono adottati nel rispetto delle norme sul
procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende
procedere all’adozione di tali provvedimenti.
Art. 14.
Richieste di riesame
1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro:
a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell’autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all’adozione
di minori stranieri;
b) i provvedimenti di revoca o di sospensione dell’autorizzazione.
2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della
Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformita’.
3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di riesame.
Art. 15.
Rappresentanza e difesa
1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Commissione spettano
all’Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato.
Nota all’art. 15:
– Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante:
“Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica del 12 dicembre 1933, n. 286.
Capo IV
Norme transitorie, finanziarie e finali
Art. 16.
Pubblicazione dell’albo degli enti autorizzati
1. Entro un mese dalla nomina della Commissione gli enti che intendono svolgere per conto di terzi
pratiche inerenti all’adozione di minori stranieri devono richiedere l’autorizzazione.
2. La Commissione delibera con le procedure di cui al capo III del presente regolamento sulle
richieste di autorizzazione pervenute dagli enti entro il termine di cui al comma 1 e provvede alla
formazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’albo degli enti autorizzati.
3. L’albo degli enti autorizzati entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 17.
Norma finanziaria
1. In attuazione dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, gli oneri derivanti dal presente
regolamento per il funzionamento della Commissione, esclusi quelli per il personale della segreteria
tecnica, sono posti a carico dell’unita’ previsionale di base 12.1.3.1 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nota all’art. 17:
– Il testo dell’art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
“Art. 9. – 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni
annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l’accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000
milioni di lire recate dall’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto
dall’articolo 3 della presente legge, nonche’ dall’articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Art. 18.
Minori stranieri accolti o presenti nello Stato ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 286
del 1998
1. Sono fatte salve le competenze del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del
decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
113, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l’ingresso, il soggiorno, l’accoglienza e
l’affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell’ambito di programmi
solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di
rappresentanza. La Commissione provvede a comunicare al Comitato per i minori stranieri i
nominativi dei minori la cui presenza e’ segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 33,
comma 5, della legge sull’adozione.
Note all’art. 18:
– Il testo dell’art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 aprile
1999, n. 97 – serie generale – e’ il seguente:
“Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31). – 1. Al fine di
vigilare sulle modalita’ di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio
dello Stato e di coordinare le attivita’ delle amministrazioni interessate e’ istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche’ da due
rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell’Unione province d’Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i
Ministri degli affari esteri, dell’interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita’ alle previsioni
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita’ per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta’ superiore a sei anni, che entrano in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche’ per l’affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita’ di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello
Stato, nell’ambito delle attivita’ dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di
raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai finidell’accoglienza,
del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d’origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita’ di cui al
comma 2, e’ adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel casorisulti instaurato nei confronti dello
stesso minore un procedimento giurisdizionale, l’autorita’ giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l’espletamento delle attivita’ di competenza, del personale e dei mezzi
in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha
sede presso il Dipartimento medesimo”.
– Il testo dell’art. 33, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3 della
legge
31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
“5. Qualora sia comunque avvenuto l’ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle
situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l’ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al
tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale,
adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore, provvede ai sensi
dell’articolo 37-bis qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla
Commissione affinche’ prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi
dell’articolo 34”.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni acquistano efficacia dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore della Convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 1° dicembre 1999
CIAMPI
D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta’ sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Russo Jervolino, Ministro dell’interno
Diliberto, Ministro della giustizia
Bindi, Ministro della sanita’
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti
il 16 dicembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 9